Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 2 bis
- Oneri istruttori (39)
1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.