Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 2
- Competenze della Regione
01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia. (36)
1. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti;
b) individua i valori limite di emissione di cui all’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
b bis) individua, nell’ambito del piano di cui alla lettera a), le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all’articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2. (66).
2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:
a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010 ; (11)
b) all’effettuazione della valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dal d.lgs. 155/2010 ; (12)
d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;
d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010 ; (14)
e) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE); (15)
g) all’approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:
1) l’elaborazione dei PAC;
2) l’acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13;
4) la redazione del rapporto dell’ARPAT di cui all’articolo 13;
h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a); (29)
i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5.
i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010 .(58)
3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla (12) parte seconda dell’allegato quarto alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 , per le quali sono adottate le autorizzazioni generali (37) di cui all’articolo 272 del medesimo decreto; tra le categorie di impianti e attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all’articolo 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006 .
4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:
a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006 , ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006 , nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 .
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 279 del d.lgs. 152/2006 , nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006 ;
d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC). (38)
4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). (38)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.