Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 2
- Competenze della Regione
01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia. (36)
1. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti;
b) individua i valori limite di emissione di cui all’
articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:
a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010; (11)
b) all’effettuazione della valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dal d.lgs. 155/2010; (12)
d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;
d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010; (14)
e) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE); (15)
g) all’approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:
1) l’elaborazione dei PAC;
2) l’acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13;
4) la redazione del rapporto dell’ARPAT di cui all’articolo 13;
h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a); (29)
i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5.
i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010.(58)
3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla (12) parte seconda dell’allegato quarto alla
parte quinta del d.lgs. 152/2006 , per le quali sono adottate le autorizzazioni generali (37) di cui all’articolo 272 del medesimo decreto; tra le categorie di impianti e attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all’
articolo 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006 .


4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:
a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 279 del d.lgs. 152/2006, nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006;
d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC). (38)
4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). (38)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.