Menù di navigazione

Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;


Vista la Sito esternolegge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);


Vista la Sito esternolegge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale intende promuovere la riduzione e la razionalizzazione di tutti i costi della struttura organizzativa consiliare, quale autonomo apporto del Consiglio al complessivo processo di ristrutturazione della spesa da parte della Regione Toscana;


2. In tale contesto, occorre procedere anche alla revisione dell’organizzazione delle attività di informazione del Consiglio regionale, attraverso il riordino complessivo del settore e la conseguente modifica della l.r. 43/2006 ;


3. Nelle more della suddetta revisione normativa, da realizzarsi in tempi ravvicinati, risulta pertanto opportuno non procedere alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia per l’informazione, al momento della scadenza contrattuale del direttore in carica, correlata all’avvio della nuova legislatura regionale, al fine di non pregiudicare le possibili diverse scelte organizzative che potranno essere assunte con la riforma;


4. Si rende così necessario disciplinare, con norme di eccezione, la fase transitoria, che dovrà essere necessariamente molto breve, prevedendo la sospensione dell’attività dell’Agenzia ed il momentaneo affidamento delle funzioni di informazione ad un ufficio stampa di carattere provvisorio all’interno della struttura del Consiglio;


5. Il personale giornalistico assegnato all’Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge viene assegnato all’ufficio stampa provvisorio, nell’invarianza delle prerogative professionali e contrattuali in essere e lo stesso avviene per il personale amministrativo;


6. L’ufficio stampa provvisorio è diretto da un coordinatore ai sensi Sito esternodella l. 150/2000 , il quale assume anche la responsabilità della direzione delle pubblicazioni in essere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 2, “ 2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.”

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La l.r. 21 marzo 2011, n. 10 all'art. 92 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010), così recita: “...1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.