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Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 4
- Continuità dell’attività in corso
1. Il coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio assicura, per la durata della carica, la continuità dell’attività e dei rapporti con i soggetti terzi in corso da parte dell’Agenzia e subentra al direttore dell’Agenzia nella responsabilità di direzione delle pubblicazioni curate dalla stessa Agenzia.

Note del Redattore:

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 2, “ 2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.”

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La l.r. 21 marzo 2011, n. 10 all'art. 92 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010), così recita: “...1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.