Menù di navigazione

Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 30 ottobre 2010

Art. 2
- Dotazione dell’ufficio stampa provvisorio
1. Il personale giornalistico e amministrativo assegnato all’Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato all’ufficio stampa, per il periodo transitorio di cui all’articolo 1, senza variazioni della situazione contrattuale in atto e del relativo assetto giuridico ed economico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 2, “ 2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’articolo 6, comma 1.”

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La l.r. 21 marzo 2011, n. 10 all'art. 92 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010), così recita: “...1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.