Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5
Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010
Art. 2
- Disciplina degli interventi di recupero
1. Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, quando espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia conservativa ai sensi dell'articolo 135, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale. (1)
2 bis. Qualora consentita dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d’uso residenziale può essere conseguita anche contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 4 bis. In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:
a) a permesso di costruire ai sensi dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), della l.r. 65/2014, fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2 bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). (4)
3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente legge, sono assoggettati all’obbligo della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo di cui all’articolo 183 della l.r. 65/2014 (3).
3 bis. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali. (2)
4. Agli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII della l.r. 65/2014 (3).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 53; poi il comma è così modificato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.
Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 253; poi il comma è così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.