Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 24
- Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.
2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:
a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’articolo 5, del d.lgs. 42/2004 ;(75)
b) supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;
c) garantisce l’apertura e l’incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all’esercizio dei propri compiti;
d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;
e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
f) cura le attività d’indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
g) promuove e indirizza l’elaborazione e l’attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.