Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 17
- Sistemi museali
1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.
2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l’intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.(82)
4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 53,in coerenza con la vigente normativa statale.(83)
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.