Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
SEZIONE II
- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 11
- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.
2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53.
3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.
4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell’ambito delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28.
5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all’ articolo 53.
Art. 12
- Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
1. Fatto salvo il rispetto dell’
articolo 117 del d.lgs. 42/2004 , e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.

2. Le strutture dell’istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell’attività accessoria comporti l’utilizzazione delle strutture, purché l’utilizzazione sia compatibile con la natura dell’istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.