Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
CAPO I
- Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici
Art. 33
- Finalità
1. La Regione, ai sensi dell’
articolo 131, comma 5 del d.lgs. 42/2004 , promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine

a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio, come previsto dalla convenzione europea del paesaggio, recepita dall’Italia con la
legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

b) sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di nuovi siti;
c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relativi dati;
d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.