Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
CAPO IV
- Istituzioni culturali
Art. 29
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture:
a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;
b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
c) le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in “house” dei beni culturali;
d) gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall’organizzazione di scuole e di corsi di formazione;
e) le fondazioni bancarie.
Art. 30
- Istituzioni culturali
1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
b) non hanno finalità di lucro;
c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004 , ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004 , e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;
e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
1) archivio;
2) biblioteca;
3) museo;
f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 42/2004 ;
g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);
i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Art. 31
- Tabella regionale
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2.
2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.
3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 53.
4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato con gli atti di cui all’articolo 4, comma 3. (38)
5. L’inserimento di un’istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall’accesso agli ulteriori finanziamenti per l’attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento (55) .
Art. 32
- Progetti annuali (48)
Abrogato.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.