Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 57
- Disposizioni transitorie
1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 – 011 è prorogata fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1.
2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l.r. 27/2006 , vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999 .
3. Sino alla data di approvazione del piano della cultura da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984 , alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r. 42/2008 .
4. Il contributo annuale alla fondazione Sistema Toscana è erogato nell’importo già previsto con riferimento all’anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 42/2008 .
4 bis. La Commissione di cui all’articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all’articolo 4. (15)
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.