Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 49
- Oggetto e obiettivi
1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:
a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l’adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell’allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;
c) valorizzare la funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;
d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.