Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 46
- Modalità dell’intervento regionale
1. L’intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 45, si attua mediante:
a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;
b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all’aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;
c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, jazz, popolare contemporanea, delle scuole di musica, delle bande musicali e del canto corale.
2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;
b) la documentata professionalità dei docenti;
c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazione didattica.
3. I requisiti specifici sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 53.
4. I criteri e le modalità di finanziamento individuate dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3 (66).
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.