Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 41
- Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).
2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa. (46)
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.