Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 39
- Forme del sostegno regionale
1. Il sostegno finanziario (60) della Regione si attua mediante:
a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali (61) di promozione delle attività culturali;
b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale; (25)
c) il concorso alle spese per l’attività (26) dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
d) il concorso alle spese per l’attività della Fondazione Rete Toscana Classica;
e) il concorso alle spese per l’attività dell’Associazione Siena Jazz .
2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi: (62)
b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;
d) per progetti di realizzazione di festival;
e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.
e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale. (28)
3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3. (63)
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.