Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 34
- Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:
a) definisce (56) le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35;
b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali (57) di promozione delle attività culturali;
c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo (18) al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività (19) dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi (20) di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;
h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;
m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;
o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.