Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 30
- Istituzioni culturali
1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
b) non hanno finalità di lucro;
c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’
articolo 12 del d.lgs 42/2004 , ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’
articolo 13 del d.lgs. 42/2004 , e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;


e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
1) archivio;
2) biblioteca;
3) museo;
f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell’
articolo 1 del d.lgs 42/2004 ;

g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);
i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.