Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 26
- Attività della rete documentaria regionale
1. Le diverse tipologie di istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:
a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;
b) la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi;
c) la predisposizione e l’erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;
d) l’assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;
e) l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;
f) l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all’accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;
g) l’organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;
i) la promozione del libro e della lettura.
2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.