Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 22
- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
1. E’ istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.
2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).
3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.