Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 21
- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, costituisce il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All’istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.
5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.