Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 1
Oggetto e obiettivi
1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.
2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:
a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;
b) qualificazione dell’offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l’innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;
c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;
d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l’innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;
e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
f) promozione dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;
g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica;
h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;
i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l’attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l’integrazione nel sistema regionale dell’offerta di servizi culturali;
l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione;
m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendo l’emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;
o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;
2.
3.
4.
4 bis.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.