Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella TITOLO I- Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
chudere cartella TITOLO II- Istituti e luoghi della cultura
chudere cartella CAPO I- Disposizioni generali
espandere cartella SEZIONE I- Ambito di applicazione
espandere cartella SEZIONE II- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
espandere cartella SEZIONE III- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
chudere cartella CAPO II- Musei ed ecomusei
Art. 15- Funzioni della Regione
Art. 16- Ecomuseo
Art. 17- Sistemi museali
Art. 18- Attività dei musei
Art. 19- Attività degli ecomusei
Art. 20- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 22- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art. 23- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
chudere cartella CAPO III- Biblioteche e archivi
Art. 24- Funzioni della Regione
Art. 25- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26- Attività della rete documentaria regionale
Art. 27- Cooperazione
Art. 28- Le reti documentarie locali
chudere cartella CAPO IV- Istituzioni culturali
Art. 29- Ambito di applicazione
Art. 30- Istituzioni culturali
Art. 31- Tabella regionale
Art. 32- Progetti annuali
chudere cartella TITOLO III- Beni paesaggistici
chudere cartella CAPO I- Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici
Art. 33- Finalità
chudere cartella TITOLO IV- Promozione e organizzazione di attività culturali
espandere cartella CAPO I- Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
chudere cartella CAPO II- Promozione della cultura musicale
Art. 45- Finalità e oggetto
Art. 46- Modalità dell’intervento regionale
Art. 47- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
espandere cartella CAPO III- Promozione della cultura contemporanea
espandere cartella CAPO IV- Autorizzazione all’esercizio cinematografico
espandere cartella TITOLO V- Disposizioni finali e transitorie

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.