Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
INDICE
PREAMBOLO
SEZIONE II- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 15- Funzioni della Regione
Art. 16- Ecomuseo
Art. 17- Sistemi museali
Art. 18- Attività dei musei
Art. 19- Attività degli ecomusei
Art. 20- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 22- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art. 23- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Art. 24- Funzioni della Regione
Art. 25- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26- Attività della rete documentaria regionale
Art. 27- Cooperazione
Art. 28- Le reti documentarie locali
Art. 29- Ambito di applicazione
Art. 30- Istituzioni culturali
Art. 31- Tabella regionale
Art. 32- Progetti annuali
Art. 33- Finalità
CAPO I- Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Art. 45- Finalità e oggetto
Art. 46- Modalità dell’intervento regionale
Art. 47- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.