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Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, (205)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 2.

III e IV del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter (152)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 3.

.(8)

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006. (10)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. (153)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 3.

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006. (12)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali e dei piani di sviluppo aeroportuale, (249)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito degli stessi piani, (250)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006. (10)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1 .

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Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

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Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 31 .

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Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 22 .

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 25 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 33.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

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Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

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Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

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Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

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Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

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Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

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Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 19 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

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Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 .

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Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 2.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 1.

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Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

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269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

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270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

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271. Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 1.

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272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 2.

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273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 1.

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274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.