Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010
Art. 1
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:
“
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.
”.2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
“
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
”.3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
“
b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
”.4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
“
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.
”.5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006
”.6. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.
”.7. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006.
”.8. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.