Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63
Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la

Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);
Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e, in particolare, gli articoli 12 e 14 bis;
Considerato quanto segue:
1. Ai sensi dell’



2. L’articolo 12 della l.r. 40/2009 non si riferisce ai termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi statali, ancorché richiamati in leggi regionali;
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 40/2009 i procedimenti finalizzati all’adozione di atti amministrativi generali, quali gli atti di programmazione e pianificazione, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio. Conseguentemente a tali procedimenti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 3 e 3 ter e all’articolo 14 bis della stessa l.r. 40/2009 ;
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 40/2009 i procedimenti di carattere organizzativo interno che non presentano una rilevanza esterna;
5. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti nell’allegato A alla presente legge vengono confermati in quanto, a seguito di un’analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, è emersa una complessità istruttoria per il coinvolgimento di soggetti esterni e di enti territoriali interessati o per la necessità di valutazioni che richiedono competenze diversificate, che rendono attualmente non praticabile, in vista della miglior tutela dell’interesse pubblico, una contrazione dei relativi tempi, anche in considerazione del fatto che i termini previsti dalle leggi vigenti sono già stati oggetto di interventi di riduzione nell’ambito delle politiche di semplificazione perseguite dalla Regione a partire dalla scorsa legislatura;
6. Sulla base dell’analisi di cui al considerato n. 5, il termine di conclusione del procedimento di assegnazione di contributi a enti locali delle aree geotermiche e ad organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi enti locali partecipano, di cui all’articolo 7, comma 2, della l.r. 45/1997 , è risultato non adeguato; ciò in ragione della complessità dell’istruttoria e della necessità di attendere ogni anno i tempi tecnici per il calcolo dei canoni e contributi dovuti da ogni titolare di concessione di coltivazione o di permesso di ricerca, per la presentazione da parte degli enti locali di progetti coerenti con gli importi calcolati e per l’acquisizione al bilancio regionale, con legge di variazione, degli stessi importi; tale termine viene conseguentemente aumentato per consentire lo svolgimento degli adempimenti suddetti;
7. Appare opportuno stabilire il termine di conclusione della verifica obbligatoria dei lavori relativi ad opere di carattere strategico o rilevante nelle zone a bassa sismicità;
8. Alle valutazioni tecniche si applicano i termini previsti dall’

9. La presente legge riveste carattere di urgenza essendone necessaria l’entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010 al fine di evitare la riduzione a trenta giorni dei termini non espressamente confermati o rideterminati entro questa data, prevista dall’articolo 12, comma 3 ter, della l.r. 40/2009 ;
Approva la presente legge
CAPO I
- Conferma e adeguamento dei termini di conclusione di procedimenti amministrativi
Art. 1
- Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
1. Sono confermati tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti negli atti normativi elencati nell’allegato A.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 93/1993
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), le parole: “
sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni
”.Art. 3
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
1. I commi 1, 1 bis e 1 ter dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono abrogati.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
“
2. Ai fini dell'attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) gli enti locali delle aree geotermiche, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipino, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all’articolo 16, comma 9, del
d.lgs. 22/2010. La Giunta regionale accerta la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di investimento da parte degli enti richiedenti.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “dal citato comma 8 dell’art. 17 della legge 896/96 secondo le indicazioni del P.E.R.” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 secondo le indicazioni del piano di indirizzo energetico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
”.Art. 4
- Modifiche all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 (1)
Abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla normativa regionale in materia di valutazioni tecniche
Art. 5
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2003
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è sostituita dalla seguente:
“
a) le modalità per l'esecuzione della valutazione tecnica regionale finalizzata al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;
”.Art. 6
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica
”.Art. 7
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2003
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista
”. Nel terzo periodo le parole: “il parere
” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica
”. 2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
del parere
” sono sostituite dalle seguenti: “della valutazione tecnica
”. Nel secondo periodo le parole “dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “delle valutazioni tecniche
”.3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 è sostituita dalla seguente:
“
a) la procedura per l’esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l’individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell’esecuzione delle stesse;
”.4. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
dell’espressione dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esecuzione delle valutazioni tecniche
”.Art. 8
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 32/2003 le parole: “
al parere espresso
” sono sostituite dalle seguenti: “alla valutazione tecnica eseguita
”.Art. 9
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 32/2003 le parole: “
il parere della Commissione
” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica della Commissione
” e le parole: “del relativo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “della relativa valutazione
”.Art. 10
- Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista
”.Art. 11
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica
”.Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.