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Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010

Art. 7
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “
esegue la valutazione tecnica prevista
”. Nel terzo periodo le parole: “
il parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
la valutazione tecnica
”.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
del parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
della valutazione tecnica
”. Nel secondo periodo le parole “
dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle valutazioni tecniche
”.
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 è sostituita dalla seguente:
a) la procedura per l’esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l’individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell’esecuzione delle stesse;
”.
4. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
dell’espressione dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’esecuzione delle valutazioni tecniche
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.