Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63
Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010
Art. 2
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 93/1993
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), le parole: “
sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.