Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 10
- Deposito della proposta di legge
1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.
2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro quaranta giorni lavorativi. (9)
4. Il Presidente, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.