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Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 20 settembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 12 della l.r. 82/2009 prevede che le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati debbano presentare dichiarazione sostituiva ai fini dell’accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;


2. Ne consegue che entro tale data i sopraccitati soggetti devono essere in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti;


3. Ad una attenta valutazione risulta che esistono strutture e soggetti pubblici e privati che possono non essere in grado di acquisire nel termine prescritto la totalità dei requisiti che la legge ed il regolamento attuativo richiedono;


4. La Regione Toscana vuole dare quindi la possibilità, per chi non fosse in possesso di tutti i requisiti previsti, di presentare al comune un piano di adeguamento in cui indicare i tempi che saranno necessari per completare l’acquisizione dei requisiti normativamente richiesti;


5. Per evitare eccessive dilazioni temporali del processo di accreditamento è previsto sia il termine del 31 dicembre 2010, entro il quale presentare il piano di adeguamento, sia il termine di centottanta giorni dalla presentazione del piano stesso, per completare l’acquisizione dei requisiti prescritti;


6. Si prevede inoltre che, nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento, le convenzioni siano prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l’acquisizione dei requisiti prescritti;


7. Al fine di assicurare un’efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento nel territorio regionale è istituita presso la Giunta regionale una commissione tecnica regionale con funzioni di monitoraggio sull’attuazione della legge e di definizione di eventuali proposte di miglioramento alla Giunta regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 82/2009
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento, di seguito denominata commissione.
2. La commissione è composta da:
a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;
b) il dirigente regionale del settore competente per materia;
c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), designato da ciascun coordinatore di area vasta.
3. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio sull’attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale; a tali fini la commissione tiene conto delle risultanze dell’attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008;
b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un’efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).
4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, né di presenza né di carica, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e dell’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla commissione e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l’attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l’indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis, non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso.
”.
Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
1 bis. Nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento di cui all’articolo 12, comma 1 bis, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l’acquisizione dei requisiti prescritti.
”.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.