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Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 20 settembre 2010

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 82/2009
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento, di seguito denominata commissione.
2. La commissione è composta da:
a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;
b) il dirigente regionale del settore competente per materia;
c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 e seguenti del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), designato da ciascun coordinatore di area vasta.
3. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio sull’attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale; a tali fini la commissione tiene conto delle risultanze dell’attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all’articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008;
b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un’efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).
4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, né di presenza né di carica, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) e dell’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla commissione e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.