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Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 14 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 1/2009 prevede attualmente che il rapporto di lavoro dei responsabili delle strutture speciali di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale, ove reclutati nell’ambito dei dipendenti regionali, sia regolato mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, la cui sottoscrizione comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;


2. La stessa legge prevede, invece, che il restante personale, sempre ove reclutato tra il personale regionale, sia assegnato a tali strutture di supporto mediante ordine di servizio, senza modificazione del regime contrattuale;


3. Al fine di consentire una uniforme organizzazione delle suddette strutture di supporto, appare opportuno estendere la disciplina prevista per i responsabili anche agli altri dipendenti regionali addetti alle medesime strutture e, quindi, modificare ed integrare le disposizioni contenute negli articoli 53 e 56 della l.r. 1/2009 , in modo da prevedere che anche il restante personale proveniente dalla Regione sia assunto presso le strutture politiche ed i gruppi consiliari con contratto di diritto privato e novazione del rapporto;


4. Analogamente, per il personale addetto alle medesime strutture proveniente da altre amministrazioni, è opportuno prevedere, in via preferenziale, una uguale disciplina contrattuale, ove ciò sia possibile sulla base dell’ordinamento di provenienza, ferma restando, in via subordinata, la possibilità che, ove l’ordinamento di provenienza non consenta tale soluzione, a detto personale continui ad applicarsi il già vigente regime di comando;


5. Per evitare eventuali dubbi interpretativi circa il regime applicabile al rapporto di lavoro del personale regionale già attualmente assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi consiliari, è opportuno esplicitare in una specifica norma finale che, sulla base del principio “tempus regit actum”, i rapporti già instaurati in base alla disciplina vigente restano regolati dalla medesima;


6. Sotto un diverso profilo, si ritiene opportuno modificare anche le disposizioni relative alla struttura di supporto al gruppo misto, adeguandone la dotazione organica e prevedendo anche per tale struttura la figura di un responsabile.


Approva la presente legge


Art. 1
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “
, lettere b) e c)
” sono abrogate.
3. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “
, lettere b) e c)
” sono abrogate.
4. Il comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.
”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
8 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.
”.
Art. 2
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole: “
I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari sono posti
”sono sostituite dalle seguenti: “
Il personale di cui al comma 1 è posto
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 il periodo compreso tra le parole “
, lettera b)
” e “
consiliari,
” è abrogato.
5. Dopo il comma 14 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
14 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.
”.
Art. 3
1. L’articolo 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 59 - Struttura speciale di segreteria del gruppo misto
1. Per il gruppo misto, di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita:
a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3;
b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1;
c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.
2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall’articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, lettera c), al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale.
”.
Art. 4
- Norma finale
1. Al rapporto di lavoro del personale regionale già assegnato, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale ed ai gruppi consiliari, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di tale assegnazione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.