Menù di navigazione

Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 14 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 1/2009 prevede attualmente che il rapporto di lavoro dei responsabili delle strutture speciali di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale, ove reclutati nell’ambito dei dipendenti regionali, sia regolato mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, la cui sottoscrizione comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;


2. La stessa legge prevede, invece, che il restante personale, sempre ove reclutato tra il personale regionale, sia assegnato a tali strutture di supporto mediante ordine di servizio, senza modificazione del regime contrattuale;


3. Al fine di consentire una uniforme organizzazione delle suddette strutture di supporto, appare opportuno estendere la disciplina prevista per i responsabili anche agli altri dipendenti regionali addetti alle medesime strutture e, quindi, modificare ed integrare le disposizioni contenute negli articoli 53 e 56 della l.r. 1/2009 , in modo da prevedere che anche il restante personale proveniente dalla Regione sia assunto presso le strutture politiche ed i gruppi consiliari con contratto di diritto privato e novazione del rapporto;


4. Analogamente, per il personale addetto alle medesime strutture proveniente da altre amministrazioni, è opportuno prevedere, in via preferenziale, una uguale disciplina contrattuale, ove ciò sia possibile sulla base dell’ordinamento di provenienza, ferma restando, in via subordinata, la possibilità che, ove l’ordinamento di provenienza non consenta tale soluzione, a detto personale continui ad applicarsi il già vigente regime di comando;


5. Per evitare eventuali dubbi interpretativi circa il regime applicabile al rapporto di lavoro del personale regionale già attualmente assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi consiliari, è opportuno esplicitare in una specifica norma finale che, sulla base del principio “tempus regit actum”, i rapporti già instaurati in base alla disciplina vigente restano regolati dalla medesima;


6. Sotto un diverso profilo, si ritiene opportuno modificare anche le disposizioni relative alla struttura di supporto al gruppo misto, adeguandone la dotazione organica e prevedendo anche per tale struttura la figura di un responsabile.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.