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Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010

Art. 3
1. L’articolo 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 59 - Struttura speciale di segreteria del gruppo misto
1. Per il gruppo misto, di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita:
a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3;
b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1;
c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.
2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall’articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, lettera c), al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.