Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010
Art. 2
- Modifiche all’articolo 56 della l.r. 1/2009
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;
”.2. Il comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole: “
I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari sono posti
”sono sostituite dalle seguenti: “Il personale di cui al comma 1 è posto
”.4. Al comma 6 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 il periodo compreso tra le parole “
, lettera b)
” e “consiliari,
” è abrogato.5. Dopo il comma 14 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
“
14 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.