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Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010

Art. 2
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole: “
I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari sono posti
”sono sostituite dalle seguenti: “
Il personale di cui al comma 1 è posto
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 il periodo compreso tra le parole “
, lettera b)
” e “
consiliari,
” è abrogato.
5. Dopo il comma 14 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
14 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.