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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 8
- Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all’articolo 7, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’elezione del garante è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l’incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all’indennità, dal Segretario generale del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.