Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010
Art. 7
- Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante
1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008 .
2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Il garante prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.