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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 7
- Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante
1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008 .
2. Il garante dura in carica sei anni ed è rieleggibile per un secondo mandato anche consecutivo.(4)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 10.

3. Il garante prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.