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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 6
- Cause di incompatibilità
1. La carica di garante è incompatibile con:
a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
b) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 5/2008 , nonché con cause di esclusione sopravvenuta;(3)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 9.

c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.