Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010
Art. 4
- Rapporti con altri organismi di garanzia
1. Le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il garante, il Difensore civico regionale e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell’ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.