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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 2
- Funzioni
1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
a) diffonde la conoscenza e promuove l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre provvede a:
1) fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
2) segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e sostegno;
3) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell’interesse dei minori;
4) trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.
e) svolge la funzione di verifica, prevista nell’ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, anche in sede di aggiornamento annuale, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di intesa con le amministrazioni locali, delle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;
f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori; interviene per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione per tutti i minori presenti in Toscana e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell’accattonaggio;
g) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell’amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
h) formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
i) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all’analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa; segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
j) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza;
k) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze dei minori e degli adolescenti.
2. Il garante svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere j) e k), avvalendosi della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionale di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.