Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010
Art. 12
- Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, il garante organizza, ogni due anni, una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.