Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010
Art. 11
- Relazione annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il garante presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti.
2. La relazione è corredata da osservazioni e da eventuali proposte di atti normative ed amministrativi per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Toscana.
3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza il garante può inviare relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale o chiedere di riferire al Consiglio stesso.
4. Della relazione annuale è disposta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e viene data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.