Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto e obiettivi
Art. 2- Principi generali
Art. 3- Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

Art. 4- Programmazione
Art. 5- Approvazione e attuazione del piano della cultura
Art. 6- Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Art. 7- Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 8- Progetti locali
Art. 9- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 10- Ambito di applicazione

Art. 11- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Art. 12- Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 14- Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Art. 15- Funzioni della Regione
Art. 16- Ecomuseo
Art. 17- Sistemi museali
Art. 18- Attività dei musei
Art. 19- Attività degli ecomusei
Art. 20- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 22- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art. 23- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Art. 24- Funzioni della Regione
Art. 25- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26- Attività della rete documentaria regionale
Art. 27- Cooperazione
Art. 28- Le reti documentarie locali
Art. 29- Ambito di applicazione
Art. 30- Istituzioni culturali
Art. 31- Tabella regionale
Art. 32- Progetti annuali
Art. 33- Finalità

Art. 34- Funzioni della Regione
Art. 35- Sistema regionale dello spettacolo
Art. 36- Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Art. 37- Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Art. 38- Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Art. 39- Forme del sostegno regionale
Art. 40- Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Art. 41- Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Art. 42- Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Art. 43- Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Art. 44- Fondazione Sistema Toscana
Art. 44 bis - Programma di attività e bilancio
Art. 44 ter - Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana
Art. 45- Finalità e oggetto
Art. 46- Modalità dell’intervento regionale
Art. 47- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Art. 48- Funzioni della Regione
Art. 49- Oggetto e obiettivi
Art. 49 bis- Particolari tipologie strutturali cinematografiche
Art. 50- Autorizzazione all'esercizio cinematografico
Art. 51- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Art. 51 bis- Sistema della rete distributiva
Art. 52- Norma finanziaria
Art. 53- Regolamento di attuazione
Art. 54- Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 55- Abrogazioni
Art. 56- Esercizio delle funzioni regionali
Art. 57- Disposizioni transitorie
Art. 58- Entrata in vigore
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.