Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 53
- Regolamento di attuazione(11)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:
a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all’articolo 9;
b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11;
c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell’articolo 11;
d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo 17;
e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20;
f) le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;
g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22;
h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28, comma 2;
i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all’articolo 28, comma 6;
l) le attività finalizzate all’individuazione dell’archivio della produzione editoriale regionale di cui all’articolo 25;
m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all’articolo 31, comma 3;
n) i requisiti, le modalità e i termini per l’accreditamento degli organismi (33) di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 36;
o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;
p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 40, comma 1;
q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all’articolo 40, comma 3;
r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all’articolo 46, comma 3;
s) i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura di cui all’articolo 48, comma 3;
t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 50;
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.