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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la Sito esternolegge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 ).


Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); (80)

Visto aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 1.




Considerato quanto segue:


1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea;


2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;


3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal Sito esternod.lgs. 42/2004 , preveda procedure di natura concorsuale per l’affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l’amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l’emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;


4. La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un’istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo;


5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate. Il termine di centoventi giorni per la conclusione di tale procedura appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa cui è chiamata la competente struttura regionale, con il supporto consultivo di una commissione tecnica appositamente costituita;


6. L’esigenza di rafforzare l’impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali;


7. L’attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell’archivio regionale della produzione editoriale;


8. L’esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d’accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;


9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio;


10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell’ambito dello spettacolo al fine di assicurare un’azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo;


11. In materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l’autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa; (1)

Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 1.



12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;


13. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell’arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore;


14. Le disposizioni relative all’accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;


15. Poiché l’individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all’approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;


16. Si rende necessaria una disposizione transitoria anche per garantire l’efficacia ultrattiva della legge regionale che dispone l’erogazione di contributi alle Fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, della legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella che dispone la fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge è disposta l’abrogazione delle tre suddette leggi, occorre stabilire che esse continuano a dispiegare efficacia fino all’approvazione del piano della cultura, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra gli atti della programmazione regionale.


16 bis. È necessario conservare l’efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all’emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge. (81)

Punto aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 1.




Si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.