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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

TITOLO IV
- Promozione e organizzazione di attività culturali
CAPO I
- Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Art. 34
- Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:
a) definisce (56)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 82.

le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35;
b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali (57)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 82.

di promozione delle attività culturali;
c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo (18)

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.

al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività (19)

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.

dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi (20)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.

di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;
h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;
m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;
o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.
Art. 35
- Sistema regionale dello spettacolo
1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l’incentivazione di reti teatrali.
2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi (21)

Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 2.

di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l’attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4. (77)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 13.

Art. 36
- Organismi (22)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
1. La Regione accredita gli organismi (22)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito (23)

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

della promozione e dell’innovazione dello spettacolo dal vivo.
2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sede operativa nella Regione Toscana;
b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;
d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
e) qualificata direzione artistica.
3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.
4. Gli organismi (24)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l’accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 39.
5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l’accreditamento.
Art. 37
- Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35, comma 1.
2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l’elaborazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3 (58)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 83.

in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l’integrazione funzionale degli interventi.
3. La Commissione è composta:
a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.
4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.
5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008 .
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.
Art. 38
- Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d’essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.
2. La Regione sostiene le sale cinematografiche singole e associate, che costituiscono strumenti per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazione culturale della loro programmazione (59)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 84.

.
3. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.
Art. 39
- Forme del sostegno regionale
1. Il sostegno finanziario (60)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

della Regione si attua mediante:
a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali (61)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

di promozione delle attività culturali;
b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale; (25)

Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

c) il concorso alle spese per l’attività (26)

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
d) il concorso alle spese per l’attività della Fondazione Rete Toscana Classica;
e) il concorso alle spese per l’attività dell’Associazione Siena Jazz .
2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi: (62)

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

a) per progetti degli organismi (27)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

di rilevanza regionale di cui all’articolo 36;
b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;
d) per progetti di realizzazione di festival;
e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.
e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale. (28)

Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3. (63)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

Art. 40
- Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti:
a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;
c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.
2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 53.
3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere (29)

Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 5.

b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.(13)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 40.

4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.
Art. 41
- Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).
2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa. (46)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 3.

Art. 42
- Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.
2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS (64)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 86.

, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.
4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 (64)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 86.

, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. (39)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 40.

Art. 43
- Fondazione Maggio Musicale Fiorentino (30)

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 6.

e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
1. La Regione sostiene l’attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).
3. La Regione sostiene inoltre l’Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all’indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell’orchestra attraverso l’acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l’importanza dell’attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.
4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 3 (65)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 87.

, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 (65)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 87.

. (40)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 41.

Art. 44
Abrogato.
Art. 44 bis
Abrogato.
Art. 44 ter
Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana (79)

Articolo abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12.

Abrogato.
CAPO II
- Promozione della cultura musicale
Art. 45
- Finalità e oggetto
1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contributi finanziari, la formazione di base, anche attraverso la rete territoriale delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali, e l’alta formazione, quali strumenti per la crescita di una cultura musicale diffusa e per la specializzazione professionale dei musicisti.
2. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le attività concertistiche e di produzione musicale.
Art. 46
- Modalità dell’intervento regionale
1. L’intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 45, si attua mediante:
a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;
b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all’aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;
c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, jazz, popolare contemporanea, delle scuole di musica, delle bande musicali e del canto corale.
2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;
b) la documentata professionalità dei docenti;
c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazione didattica.
3. I requisiti specifici sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 53.
4. I criteri e le modalità di finanziamento individuate dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3 (66)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 88.

.
Art. 47
- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
1. La Regione Toscana sostiene l’attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l’adesione della Regione stessa, allo scopo di promuovere e sviluppare l’educazione e la formazione musicale.
2. La Regione Toscana contribuisce, unitamente ai Comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Provincia di Firenze, alle spese di funzionamento della sede della fondazione, e definisce con tali enti le necessarie intese.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con la deliberazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 (67)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 89.

. (42)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 43.

CAPO III
- Promozione della cultura contemporanea
Art. 48
- Funzioni della Regione
1. La Regione promuove l’innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale e la formazione del pubblico;
b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell’arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l’obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;
c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;
d) promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all’editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.
3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoria toscana si realizza, in particolare, mediante le seguenti azioni:
a) l’istituzione dell’elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all’articolo 53;
b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell’elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all’interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;
c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;
d) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;
e) l’attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;
f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi editori, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;
h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, di APET-Toscana Promozione e della Fondazione Sistema Toscana;
i) la previsione di contributi straordinari per progetti relativi all’innovazione multimediale al fine di un’ampia diffusione dei contenuti culturali.
4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS. (68)

Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3. (78)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

CAPO IV
- Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 49
- Oggetto e obiettivi
1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:
a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l’adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell’allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;
c) valorizzare la funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;
d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
Art. 49 bis
- Particolari tipologie strutturali cinematografiche(3)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 3.

1. Nel rispetto dell’articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica “multisala”:
a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;
b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.
Art. 50
- Autorizzazione all'esercizio cinematografico
1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala. (4)

Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;
1 ter. Ai fini dell’individuazione degli indicatori di cui all’articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala. (5)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all’articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009 .
2 bis. Ai fini dell’autorizzazione all’apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell’ articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”). In conformità all’ articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009 , qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l’unanimità, ai fini dell’autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all’allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009 . (5)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

2 ter. Per le medie e grandi multisala l’autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività. (5)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'Sito esternoarticolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
5. L’inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.
6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.
7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori (6)

Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 4.

tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.
Art. 51
- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.
1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

(10)

La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .

1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater. (7)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20, art. 5.

Art. 51 bis
1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell’acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.
3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.