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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

TITOLO II
- Istituti e luoghi della cultura
CAPO I
- Disposizioni generali
SEZIONE I
- Ambito di applicazione
Art. 10
- Ambito di applicazione
1. Le norme del presente capo si applicano alle biblioteche, agli archivi, agli altri istituti documentari, ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali disciplinati dalla presente legge.
SEZIONE II
- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 11
- Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.
2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53.
3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.
4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell’ambito delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28.
5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all’ articolo 53.
Art. 12
- Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
1. Fatto salvo il rispetto dell’Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. 42/2004 , e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.
2. Le strutture dell’istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell’attività accessoria comporti l’utilizzazione delle strutture, purché l’utilizzazione sia compatibile con la natura dell’istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.
SEZIONE III
- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13
- Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
1. Nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod. lgs. 42/2004 e Sito esternodel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.
2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell’istituto e del luogo della cultura.
Art. 14
- Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
1. Nel rispetto dei principi di cui all’Sito esternoarticolo 115 del d.lgs.42/2004 , l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.
3. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l’amministrazione cui l’istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un’influenza dominante.
4. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno all’amministrazione cui l’istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all’articolo 115, comma 3, del d.lgls. 42/2004.
5. Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso all’avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;
b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;
c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).
6. Nei casi di gestione in forma indiretta l’amministrazione titolare dell’istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 115, comma 5, del d.lgs.42/2004 , al fine di semplificare e rendere omogenea l’attività delle amministrazioni.
CAPO II
- Musei ed ecomusei
Art. 15
- Funzioni della Regione
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali;
b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;
f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;
g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all' articolo 17, per la migliore organizzazione dell’offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
i) promuovere l’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
Art. 16
- Ecomuseo
1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo l’istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
Art. 17
- Sistemi museali
1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.
2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l’intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.(82)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 2.

4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 53,in coerenza con la vigente normativa statale.(83)

Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 2.

Art. 18
- Attività dei musei
1. Le attività fondamentali dei musei sono:
a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
b) il contributo all’inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;
c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;
d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
Art. 19
- Attività degli ecomusei
1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:
a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;
b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico- educative relative alla storia e alle tradizioni locali;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all’offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;
d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.
2. Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.
Art. 20
- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l’individuazione di obiettivi per il miglioramento:
a) organizzazione;
b) collezioni;
c) comunicazione e rapporti con il territorio.(84)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 3.

Art. 21
- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, costituisce il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All’istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.
5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.
Art. 22
- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
1. E’ istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.
2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).
3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.
Art. 23
- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 42/2004 .
2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali, e nel sistema informativo di cui all'articolo 9.
CAPO III
- Biblioteche e archivi
Art. 24
- Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.
2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:
a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, del d.lgs. 42/2004 ;(75)

Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 39.

b) supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;
c) garantisce l’apertura e l’incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all’esercizio dei propri compiti;
d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;
e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
f) cura le attività d’indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
g) promuove e indirizza l’elaborazione e l’attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.
Art. 25
- Archivio della produzione editoriale regionale
1. La Regione individua l’archivio della produzione editoriale regionale ai sensi Sito esternodella legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) ed in attuazione del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. L’archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.
3. I criteri per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio sono definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53.
Art. 26
- Attività della rete documentaria regionale
1. Le diverse tipologie di istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:
a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;
b) la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi;
c) la predisposizione e l’erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;
d) l’assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;
e) l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;
f) l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all’accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;
g) l’organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;
i) la promozione del libro e della lettura.
2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
Art. 27
- Cooperazione
1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
3. La Regione, al fine di garantire l’ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l’integrazione delle reti documentarie toscane all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Art. 28
- Le reti documentarie locali
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:
a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;
c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;
d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.
5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale (54)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 80.

di cui all’articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009 .
6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.
7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.
CAPO IV
- Istituzioni culturali
Art. 29
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture:
a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;
b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
c) le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in “house” dei beni culturali;
d) gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall’organizzazione di scuole e di corsi di formazione;
e) le fondazioni bancarie.
Art. 30
- Istituzioni culturali
1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
b) non hanno finalità di lucro;
c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs 42/2004 , ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 42/2004 , e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;
e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
1) archivio;
2) biblioteca;
3) museo;
f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1 del d.lgs 42/2004 ;
g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);
i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Art. 31
- Tabella regionale
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2.
2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.
3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 53.
4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato con gli atti di cui all’articolo 4, comma 3. (38)

Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 81.

5. L’inserimento di un’istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall’accesso agli ulteriori finanziamenti per l’attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento (55)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 81.

.
Art. 32
Abrogato.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.