Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
CAPO III
- Biblioteche e archivi
Art. 24
- Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.
2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:
a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’articolo 5, del d.lgs. 42/2004 ;(75)
b) supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;
c) garantisce l’apertura e l’incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all’esercizio dei propri compiti;
d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;
e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
f) cura le attività d’indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
g) promuove e indirizza l’elaborazione e l’attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.
Art. 25
- Archivio della produzione editoriale regionale
1. La Regione individua l’archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. L’archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.
3. I criteri per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio sono definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53.
Art. 26
- Attività della rete documentaria regionale
1. Le diverse tipologie di istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:
a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;
b) la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi;
c) la predisposizione e l’erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;
d) l’assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;
e) l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;
f) l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all’accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;
g) l’organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;
i) la promozione del libro e della lettura.
2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
Art. 27
- Cooperazione
1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
3. La Regione, al fine di garantire l’ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l’integrazione delle reti documentarie toscane all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Art. 28
- Le reti documentarie locali
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:
a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;
c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;
d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.
5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale (54) di cui all’articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009 .
6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.
7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.