Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 6
- Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFR (49) per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri
a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.